ENTI CREDITIZI: IFRS 9 e la gestione del rischio di credito

[:it]Orientamenti EBA sulle pratiche di gestione del rischio di credito degli enti creditizi e la contabilizzazione delle perdite previste

Pubblicati gli Orientamenti EBA concernenti le pratiche di gestione del rischio di credito degli enti creditizi e la contabilità delle perdite previste, finalizzati a garantire un’armonizzazione nella relativa attuazione e applicazione. Gli Orientamenti si inseriscono nel complessivo processo di attuazione dell’IFRS 9 e la sua interazione con i requisiti prudenziali e si basano sulle linee guida pubblicate dal Comitato di Basilea sulla stessa materia.

Gli Orientamenti

Al fine di garantire un’applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell’Unione e di stabilire pratiche di vigilanza coerenti, efficienti ed efficaci nel sistema europeo di vigilanza finanziaria, lo scorso 12 maggio 2017 l’Autorità Bancaria Europea (“ABE“) ha pubblicato un set di linee guida indirizzate alle Autorità nazionali (“Orientamenti“).

EBA ha riscontrato che un numero significativo di istituti di credito applica gli International Financial Reporting Standards (“IFRS“) poiché incorporati nel quadro giuridico dell’Unione europea attraverso le regolamentazioni UE, secondo le procedure stabilite nel Regolamento (CE) n. 1606/20021.

L'”IFRS 9 Strumenti Finanziari” (“IFRS 9“), che sostituirà lo “IAS 39 Strumenti Finanziari: Riconoscimento e valutazione” (“IAS 39“), per i periodi contabili che iniziano il 1° gennaio 2018, impone la valutazione delle svalutazioni sulla base di un modello contabile di perdita di credito atteso (ECL) piuttosto che su un modello di contabilità perdita sostenuta.

Basandosi sulle linee guida rese dal Comitato di Basilea nel dicembre 2015, gli Orientamenti dell’EBA mirano a garantire solide procedure di gestione del rischio di credito per gli enti creditizi, associati all’attuazione e all’applicazione armonizzata dei modelli contabili.

Gli Orientamenti devono essere letti in combinato disposto con le disposizioni del Regolamento (UE) 575/2013 e della Direttiva 2013/36/UE in materia di governance interna, rischio di credito, divulgazioni, revisione e valutazione dei processi e dei requisiti di vigilanza e misure di vigilanza e poteri, come attuate dalle pertinenti norme tecniche adottate dalla Commissione e sviluppate ulteriormente dagli standard tecnici e dalle linee guida dell’EBA.

Gli Orientamenti, da tenere in considerazione e applicare secondo un principio di proporzionalità, si compongono di quattro sezioni principali:

  • la sezione 4.1. comprende alcune considerazioni generali sull’applicazione dei principi di proporzionalità e di materialità e l’utilizzo di informazioni da parte degli enti creditizi;
  • la sezione 4.2 comprende otto principi rivolti anche agli istituti di credito che si riferiscono alle disposizioni relative agli elementi principali della gestione dei rischi di credito e alla contabilità di ECL e forniscono indicazioni dettagliate per l’applicazione di ciascun principio;
  • la sezione 4.3 comprende una guida specifica per gli enti creditizi che segnalano in base agli IFRS e si limita a fornire indicazioni su alcuni aspetti specifici dei requisiti ECL;
  • la sezione 4.4 comprende tre principi, rivolti in modo specifico alle Autorità competenti, alla valutazione della supervisione delle pratiche di gestione del rischio di credito, alla contabilità della ECL e all’adeguatezza patrimoniale complessiva.

Entrata in vigore

Gli Orientamenti dovranno essere tradotti nelle lingue ufficiali degli Stati Membri dell’Unione Europea e pubblicati sul sito internet di EBA. Entro due mesi dalla pubblicazione della traduzione, le Autorità competenti nazionali dovranno confermare l’adeguamento alle stesse. Gli Orientamenti troveranno applicazione a far data dal primo periodo contabile a partire dal 1 gennaio 2018.

Sintesi degli interventi di adeguamento e Tempistica

Gli Orientamenti, per quanto applicabili agli enti creditizi e nella misura in cui saranno recepiti nell’ordinamento nazionale dalla Banca d’Italia, dovranno essere tenuti in considerazione dalle Banche ai fini della costruzione dei dati contabili relativi alle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari.[:en]Orientamenti EBA sulle pratiche di gestione del rischio di credito degli enti creditizi e la contabilizzazione delle perdite previste

di Fulvio Schettino

Pubblicati gli Orientamenti EBA concernenti le pratiche di gestione del rischio di credito degli enti creditizi e la contabilità delle perdite previste, finalizzati a garantire un’armonizzazione nella relativa attuazione e applicazione. Gli Orientamenti si inseriscono nel complessivo processo di attuazione dell’IFRS 9 e la sua interazione con i requisiti prudenziali e si basano sulle linee guida pubblicate dal Comitato di Basilea sulla stessa materia.

Gli Orientamenti

Al fine di garantire un’applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell’Unione e di stabilire pratiche di vigilanza coerenti, efficienti ed efficaci nel sistema europeo di vigilanza finanziaria, lo scorso 12 maggio 2017 l’Autorità Bancaria Europea (“ABE“) ha pubblicato un set di linee guida indirizzate alle Autorità nazionali (“Orientamenti“).

EBA ha riscontrato che un numero significativo di istituti di credito applica gli International Financial Reporting Standards (“IFRS“) poiché incorporati nel quadro giuridico dell’Unione europea attraverso le regolamentazioni UE, secondo le procedure stabilite nel Regolamento (CE) n. 1606/20021.

L'”IFRS 9 Strumenti Finanziari” (“IFRS 9“), che sostituirà lo “IAS 39 Strumenti Finanziari: Riconoscimento e valutazione” (“IAS 39“), per i periodi contabili che iniziano il 1° gennaio 2018, impone la valutazione delle svalutazioni sulla base di un modello contabile di perdita di credito atteso (ECL) piuttosto che su un modello di contabilità perdita sostenuta.

Basandosi sulle linee guida rese dal Comitato di Basilea nel dicembre 2015, gli Orientamenti dell’EBA mirano a garantire solide procedure di gestione del rischio di credito per gli enti creditizi, associati all’attuazione e all’applicazione armonizzata dei modelli contabili.

Gli Orientamenti devono essere letti in combinato disposto con le disposizioni del Regolamento (UE) 575/2013 e della Direttiva 2013/36/UE in materia di governance interna, rischio di credito, divulgazioni, revisione e valutazione dei processi e dei requisiti di vigilanza e misure di vigilanza e poteri, come attuate dalle pertinenti norme tecniche adottate dalla Commissione e sviluppate ulteriormente dagli standard tecnici e dalle linee guida dell’EBA.

Gli Orientamenti, da tenere in considerazione e applicare secondo un principio di proporzionalità, si compongono di quattro sezioni principali:

  • la sezione 4.1. comprende alcune considerazioni generali sull’applicazione dei principi di proporzionalità e di materialità e l’utilizzo di informazioni da parte degli enti creditizi;
  • la sezione 4.2 comprende otto principi rivolti anche agli istituti di credito che si riferiscono alle disposizioni relative agli elementi principali della gestione dei rischi di credito e alla contabilità di ECL e forniscono indicazioni dettagliate per l’applicazione di ciascun principio;
  • la sezione 4.3 comprende una guida specifica per gli enti creditizi che segnalano in base agli IFRS e si limita a fornire indicazioni su alcuni aspetti specifici dei requisiti ECL;
  • la sezione 4.4 comprende tre principi, rivolti in modo specifico alle Autorità competenti, alla valutazione della supervisione delle pratiche di gestione del rischio di credito, alla contabilità della ECL e all’adeguatezza patrimoniale complessiva.

Entrata in vigore

Gli Orientamenti dovranno essere tradotti nelle lingue ufficiali degli Stati Membri dell’Unione Europea e pubblicati sul sito internet di EBA. Entro due mesi dalla pubblicazione della traduzione, le Autorità competenti nazionali dovranno confermare l’adeguamento alle stesse. Gli Orientamenti troveranno applicazione a far data dal primo periodo contabile a partire dal 1 gennaio 2018.

Sintesi degli interventi di adeguamento e Tempistica

Gli Orientamenti, per quanto applicabili agli enti creditizi e nella misura in cui saranno recepiti nell’ordinamento nazionale dalla Banca d’Italia, dovranno essere tenuti in considerazione dalle Banche ai fini della costruzione dei dati contabili relativi alle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari.[:]