Segnalazioni antiriciclaggio e DAC6

di Daiana Iermano

La direttiva n. 2018/822/UE, meglio conosciuta come DAC 6, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 100/2020, ha introdotto in capo ad intermediari e contribuenti l’obbligo di comunicare alle Amministrazioni finanziarie degli Stati UE:  

  • determinati meccanismi fiscali transfrontalieri «potenzialmente aggressivi» che soddisfano criteri predefiniti (c.d. «hallmarks») – Reportable Cross-Border Arrangements (RCBA).
  • Lo scambio automatico delle informazioni tra le Autorità fiscali europee.

Cosa sono gli RCBA

La DAC6 definisce un RCBA come un meccanismo che interessa più Stati membri o uno Stato membro e un Paese terzo, laddove almeno una delle condizioni seguenti sia soddisfatta:

  1. almeno uno degli intermediari e/o contribuenti partecipanti al meccanismo sia fiscalmente residente al di fuori del territorio dello Stato;
  2. uno o più dei partecipanti al meccanismo sia contemporaneamente residente ai fini fiscali in Italia e in una o più giurisdizioni estere;
  3. uno o più partecipanti al meccanismo svolga un’attività all’estero tramite una stabile organizzazione ivi situata e il meccanismo interessi (anche parzialmente) l’attività di tale stabile organizzazione;
  4. quand’anche così non fosse, almeno uno dei partecipanti svolga un’attività all’estero; e
  5. in via sussidiaria e residuale, il meccanismo sia idoneo a comportare l’alterazione della corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o la compromissione della possibilità di identificare il beneficiario effettivo.

In presenza di almeno una di tali ipotesi, tuttavia, le informazioni relative al meccanismo transfrontaliero dovranno essere comunicate solo ove esso sia caratterizzato dalla presenza di uno o più elementi distintivi (“Hallmarks”).

Classificazione degli Hallmarks

Gli Hallmarks sono classificati come segue:

Category A Hallmarks generici che richiedono il «criterio del vantaggio principale»
Category B Hallmarks specifici che richiedono il «criterio del vantaggio principale»
Category C Hallmarks specifici collegati ad operazioni cross-border. Questi si suddividono in Hallmarks che richiedono il «criterio del vantaggio principale» ed Hallmarks che non richiedono il «criterio del vantaggio principale»
Category D Hallmarks specifici collegati allo scambio automatico di informazioni e alla titolarità effettiva (CRS & Opaque Offshore Structure)
Category E Hallmarks specifici relativi al transfer pricing

Il criterio del vantaggio principale («Main benefit test») è soddisfatto ove sia possibile stabilire che il principale vantaggio o uno dei principali vantaggi che una persona, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, si può ragionevolmente attendere da un meccanismo è di natura fiscale.

Periodo di efficacia

La DAC6 è efficace dal 1° luglio 2020 e prevede che gli obblighi di comunicazione investano, retroattivamente, anche i meccanismi transfrontalieri la cui prima fase sia stata attuata tra il 25 giugno 2018 (i.e. data di entrata in vigore della DAC6) e il 1° luglio 2020. I termini per l’adempimento degli obblighi di comunicazione e di scambio delle informazioni – puntualmente regolamentati dalla DAC6 – sono stati tuttavia recentemente posticipati. Con la Direttiva (UE) 2020/876 del 24 giugno 2020, infatti, il Consiglio dell’UE, prendendo atto dell’attuale fase emergenziale legata al Covid 19, ne ha consentito una proroga (opzionale) semestrale.

DAC6 e Antiriciclaggio

I punti di contatto tra la normativa DAC 6 e quella antiriciclaggio (coincidenza dei soggetti obbligati, elementi di somiglianza tra la comunicazione dei meccanismi transfrontalieri e la segnalazione di operazione sospetta ai fini antiriciclaggio) non bastano ad esimere l’intermediario dal rispettare allo stesso modo entrambe le normative, al fine di evitare di incorrere nelle relative sanzioni. Seppur nella consapevolezza che “evasione fiscale e riciclaggio sono fenomeni strettamente collegati”, soprattutto a causa della “versatilità degli illeciti tributari, inseriti spesso in un contesto criminale più ampio, messo in atto per celare l’origine illecita delle risorse”.

I presupposti informativi sono differenti, destinati ad autorità diverse (Agenzia delle Entrate per la DAC 6, UIF per le SOS antiriciclaggio) e richiedono adempimenti distinti.

Casi di Esonero dall’obbligo di comunicazione

Nel caso di coinvolgimento di più intermediari, l’obbligo è posto in capo a ciascuno di essi, salvo prova che le medesime informazioni siano già state comunicate da un altro intermediario all’Amministrazione finanziaria di uno Stato UE o extra-UE con cui vige un accordo per lo scambio automatico di informazioni.

Il D. Lgs. n. 100/2020 prevede poi ulteriori fattispecie di esonero dagli obblighi di disclosure:

  1. a favore di intermediari e contribuenti, nel caso in cui l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione possa far emergere una loro responsabilità penale, in ossequio al principio del divieto di auto-incriminazione; e
  • a favore dei soli intermediari, con riguardo alle informazioni ricevute dal cliente in occasione dell’esame della sua posizione giuridica o nell’espletamento di compiti di difesa e/o rappresentanza in un procedimento giudiziario o in relazione ad esso (compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo).

Il regime sanzionatorio

L’art. 12 del D. Lgs. n. 100/2020 prevede che, nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione, trovino applicazione le sanzioni di cui all’art. 10, co. 1 (Violazione degli obblighi degli operatori finanziari) del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, modulate a seconda della gravità della condotta.

Più in particolare:

  • nel caso di omessa comunicazione delle informazioni da notificare, la sanzione sarà aumentata del 50% (con una sanzione che varierà da Euro 3.000 a Euro 31.500).
  • nel caso, invece, di comunicazione inesatta o incompleta, la sanzione “base” prevista dalla norma è ridotta della metà (per un importo oscillante fra Euro 1.000 e Euro 10.500).